Creato il 19 Settembre 2012
Ufficio

TARSU - Riduzioni tariffarie per utenze domestiche
Coloro che abbiano già presentato la denuncia per il pagamento della TARSU, o contemporaneamente alla presentazione di questa, possono inoltrare richiesta per accedere alternativamente alle seguenti tipologie di agevolazioni:
- riduzione del 10% per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o discontinuo;
- riduzione del 15% per abitazioni con unico occupante;
- riduzione del 20% per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o discontinuo da persone italiane residenti all'estero (iscritti all'AIRE);
- riduzione del 30% per abitazione rurale destinata ad abitazione del conduttore del fondo;
- rimborso/esenzione dal pagamento per persone ultrasessantacinquenni (se uomini) o ultrasessantenni (se donne) in condizioni di disagio socio-economico.
  
Modalità di richiesta
La richiesta può essere presentata utilizzando l'apposito modulo in distribuzione presso l'ufficio tributi e presso lo sportello del cittadino (prelevabile anche da questo sito).

Documentazione da allegare
Ciascun tipo di riduzione è condizionata al possesso di determinati requisiti che possono essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, pertanto la richiesta va firmata innanzi ad un dipendente addetto alla ricezione, oppure deve essere presentata unitamente a copia di un documento di identità.

Scadenza
Le richieste, qualora siano ritenute concedibili, hanno effetto dall'anno successivo alla presentazione, quindi se ne consiglia la presentazione entro il 31 dicembre.

Normativa di riferimento
- artt. 66 e 67 del D.Lgs. n. 507 del 15.11.1993;
- artt. 13 e 14 del vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della TARSU.

N.B.:
1) Le informazioni sopra riportate hanno carattere generale, pertanto si consiglia di prendere contatto con il Responsabile dell'Ufficio per maggiori e specifiche richieste di informazione o chiarimento.

2) Il contribuente cui sono state concesse le agevolazioni sopra indicate, è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio dell'anno successivo, il venire meno delle condizioni per l'appicazione della tariffa ridotta o dell'esenzione. In difetto sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.