Creato il 13 Dicembre 2012

Ufficio Toponomastica

L'Ufficio Toponomastica si occupa.

a. dell'aggiornamento, negli archivi informatici, dei dati riguardanti le aree di circolazione sia riguardo alla parte grafica che a quella descrittiva (stradario) dove si potranno reperire informazioni relative a:

- tipologia delle aree di circolazione (via, largo, piazza, ecc.)

- denominazione attribuita

- origine del toponimo e data di istituzione

- lunghezza e larghezza

- morfologia (inizio, fine, andamento, intersezioni con le principali aree di circolazione);

b. della trasmissione alla Commissione Toponomastica delle proposte di:

- denominazione di aree di circolazione, spazi e impianti pubblici

- iscrizione di lapidi commemorative e loro installazione

- dedica di monumenti e loro realizzazione;

c. della predisposizione della documentazione inerente le aree di circolazione da denominare con indicazione della tipologia, morfologia, quartiere o area omogenea in cui si inseriscono, altre eventuali indicazioni di carattere tecnico;

d. della predisposizione della delibera per:

- denominazioni di nuove aree di circolazione o modifiche a quelle esistenti

- lapidi e monumenti;

e. della trasmissione alla Prefettura della delibera approvata;

f. delle certificazioni attestanti l'avvenuta variazione toponomastica indirizzate ai settori comunali interessati (Anagrafe, Polizia Municipale, Pubblica Istruzione, ecc.)

g. dell'indicazione in merito all'apposizione dell'opportuna segnaletica stradale 

 

Commissione Toponomastica

La Commissione Toponomastica è l'organo di natura consultiva che ha il compito di esaminare ed esprimere un motivato parere su tutte le denominazioni e modifica delle denominazioni riguardanti la toponomastica comunale: aree di circolazione, scuole, impianti sportivi, lapidi, cippi e in generale luoghi e strutture pubblici o aperti al pubblico di pertinenza comunale.

Tale funzione deve essere esercitata avendo cura di tutelare la storia toponomastica di Cattolica e del suo territorio, con particolare attenzione alla circostanza che le denominazioni proposte rispettino, in primo luogo, l'identità culturale, sociale e civile della comunità locale.

La Commissione Toponomastica è nominata dal Sindaco e rimane in carico per tutta la durata del suo mandato.

Attualmente, con il Decreto Sindacale n. 3 del 10/04/2017, i componenti della “Commissione Consultiva per la Toponomastica Cittadina” sono:

- Mariano Gennari, Sindaco - Presidente

- Maura Prioli, Consigliere di Maggioranza - Membro

- Francesco Marcolini, Consigliere di Maggioranza - Membro

- Massimiliano Gessaroli, Consigliere di Minoranza - Membro

- Paolo Turrini, Funzionario Ufficio Tecnico Urbanistica - Membro

- Marina Ercoles, Funzionario del Centro Culturale Polivalente - Membro

- Antonella Villa, Tecnico dell'Ufficio Lavori Pubblici - Segretario.

 

Proposte di denominazione toponomastica

Le proposte di denominazione di aree di circolazione (strade, viali, piazze, ecc.) possono pervenire da organi istituzionali, singoli componenti degli stessi, associazioni e singoli cittadini.

La richiesta dovrà essere debitamente motivata e corredata da biografie in caso di persone oppure informazioni storico-culturali per altri toponimi.

Tutte le proposte di denominazione devono essere vagliate, obbligatoriamente, dalla Commissione Toponomastica prima dell'approvazione definitiva da parte della Giunta comunale e successivamente della Prefettura.

Tra la presentazione della proposta della denominazione e la sua eventuale approvazione passa, quindi, un tempo difficilmente prevedibile.

 

Riferimenti normativi 

Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 - ORDINAMENTO DELLE ANAGRAFI DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE

Art. 10

Il comune provvede alla indicazione dell'onomastica stradale e della numerazione civica.

La spesa della numerazione civica può essere posta a carico dei proprietari dei fabbricati, con la procedura prevista dal secondo comma dell'art. 153 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

I proprietari di fabbricati provvedono alla indicazione della numerazione interna.

 

D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223

Art. 41 Adempimenti ecografici

1 - Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione da indicarsi su targhe di materiale resistente.

2 - Costituisce area di circolazione ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, calle e simili) del suolo pubblico o aperto al pubblico destinato alla viabilità.

3 - L'attribuzione dei nomi deve essere effettuata secondo le norme di cui al regio decreto - legge 10 maggio 1923, n. 1158, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473 e alla legge 23 giugno 1927, n. 1188, in quanto applicabili.

4 - In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione deve essere indicata anche la precedente denominazione.

5 - Nell'ambito del territorio comunale non può essere attribuita una stessa denominazione ad aree dello stesso tipo, anche se comprese in frazioni amministrative diverse.

 

R.D.L. 10 maggio 1923, n. 1158 - NORME PER IL MUTAMENTO DEL NOME DELLE VECCHIE STRADE E PIAZZE COMUNALI (G.U. 6 giugno n. 132. Convertito in L. 17 aprile 1925, n. 473)

1. Le amministrazioni municipali, qualora intendano mutare il nome di qualcuna delle vecchie strade o piazze comunali, dovranno chiedere ed ottenere preventivamente l'approvazione del Ministero della P.I. per il tramite delle competenti soprintendenze ai monumenti.

 

L. 23 giugno 1927, n. 1188 - TOPONOMASTICA STRADALE E MONUMENTI A PERSONAGGI CONTEMPORANEI (G.U. 18 luglio n. 164)

1. Nessuna denominazione può essere attribuita a nuove strade e piazze pubbliche senza l'autorizzazione del Prefetto, udito il parere della Deputazione di storia patria, o, dove questa manchi, della Società storica del luogo o della regione.

2. nessuna strada o piazza pubblica può essere denominata a persona che non siano decedute da almeno dieci anni.

3. Nessun monumento, lapide od altro ricordo permanente può essere dedicato in luogo pubblico od aperto al pubblico, a persone che non siano decedute da almeno dieci anni. Rispetto al luogo deve sentirsi il parere della Commissione provinciale per la conservazione dei monumenti. Tali disposizioni non si applicano ai monumenti, lapidi o ricordi situati nei cimiteri, ne' a quelli dedicati nelle chiese a dignitari ecclesiastici o a benefattori.

4. Le disposizioni degli artt. 2 e 3, primo comma, non si applicano ai caduti di guerra o per causa nazionale. E' inoltre facoltà del Ministero dell'interno di consentire la deroga alle suindicate disposizioni in casi eccezionali, quando si tratti di persone che abbiano benemeritato della nazione.