Creato il 1 Giugno 2016

Cessa al 31/12/2019

L’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) è stata introdotta dagli artt. 8, 9 e 14 del decreto legislativo 14.3.2011 n. 23, con decorrenza originaria dall’anno 2014, anticipata al 2012 dall’art. 13 del decreto legge 06.12.2011 n. 201, convertito dalla legge 22.12.2011 n. 214 e successive modifiche e integrazioni. Essa ha sostituito l’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) e si applicava al possesso di qualunque immobile, compresa l’abitazione principale e relative pertinenze (che dal 2008 erano invece esenti dall’ICI).

Dal primo gennaio 2014, con l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, è istituita la IUC (Imposta Unica Comunale) che si compone di:

- IMU (dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali);

- TASI - tributo sui servizi indivisibili;

- TARI - tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Quota a favore dello Stato
La Legge n. 228 del 2012 ("Legge di Stabilità") stabilisce che è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria (IMU), derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell'art. 13 del Decreto Legge 201/2011. La differenza con l'aliquota deliberata dal Comune spetta al Comune medesimo.

Novità IMU 2019

Per il calcolo del dovuto IMU dell'anno 2019 restano valide le aliquote e le detrazioni relative all’anno 2015, approvate dal Consiglio Comunale in data 18 maggio 2015 con Delibera di C.C. n. 27 recante "Imposta municipale propria (IMU). Determinazione aliquote d'imposta per l'anno 2015".
Infatti, l'art. 1, comma 37, lettera a) della Legge 205/2017 ha modificato il comma 26 della Legge n. 208/2015, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, dispone, per gli anni 2016, 2017 e 2018, la sospensione dell’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015.

Scadenza versamenti
Per l'anno 2019 sono previste due rate le cui scadenze sono così stabilite:
1° RATA IN ACCONTO: 17 giugno 2019

2° RATA A SALDO: 16 dicembre 2019

Resta nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in UNICA SOLUZIONE ANNUALE, da corrispondere entro il 17 giugno 2019.

E' attivo il servizio Calcolo IMU 2019

Collegandosi al link http://www.amministrazionicomunali.net/main/?comune=cattolica
i contribuenti potranno calcolare gratuitamente l'IMU dovuta per l'anno 2019 ed anche il ravvedimento operoso dell'imposta non versata nell'anno 2018, avendo a disposizione le aliquote in vigore già caricate per la scelta dal menù a tendina.
Inserendo i propri dati anagrafici, è anche possibile stampare il modello F24 da utilizzare per il pagamento.

Aliquote in vigore e tutta la modulistica dedicata è disponibile in allegato, scorrendo fino in fondo la pagina.

Novità IMU 2018

Per il calcolo del dovuto IMU dell'anno 2018 restano valide le aliquote e le detrazioni relative all’anno 2015, approvate dal Consiglio Comunale in data 18 maggio 2015 con Delibera di C.C. n. 27 recante "Imposta municipale propria (IMU). Determinazione aliquote d'imposta per l'anno 2015".

Infatti, l'art. 1, comma 37, lettera a) della Legge 205/2017 ha modificato il comma 26 della Legge n. 208/2015, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, dispone, per gli anni 2016, 2017 e 2018, la sospensione dell’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015.

Scadenza versamenti
Per l'anno 2018 sono previste due rate le cui scadenze sono così stabilite:
1° RATA IN ACCONTO: 18 giugno 2018

2° RATA A SALDO: 17 dicembre 2018

Resta nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in UNICA SOLUZIONE ANNUALE, da corrispondere entro il 18 giugno 2018.

E' attivo il servizio Calcolo IMU 2018

Collegandosi al link http://www.amministrazionicomunali.net/main/?comune=cattolica
i contribuenti potranno calcolare gratuitamente l'IMU dovuta per l'anno 2018 ed anche il ravvedimento operoso dell'imposta non versata nell'anno 2017, avendo a disposizione le aliquote in vigore già caricate per la scelta dal menù a tendina.
Inserendo i propri dati anagrafici, è anche possibile stampare il modello F24 da utilizzare per il pagamento.

Aliquote in vigore e tutta la modulistica dedicata è disponibile in allegato, scorrendo fino in fondo la pagina.

Novità 2017

Saldo IMU 2017: il versamento del saldo IMU va eseguito entro e non oltre il 18 dicembre 2017. I versamenti oltre tale data dovranno essere ricalcolati col metodo del ravvedimento operoso.

Per il calcolo del dovuto IMU per l'anno 2017, così come nel 2016, restano valide le aliquote 2015, approvate dal Consiglio Comunale in data 18 maggio 2015 con Delibera di C.C. n. 27. Il prospetto delle aliquote in vigore e il collegamento alla modulistica si trovano scorrendo fino in fondo la pagina.

E' stato attivato il servizio Calcolo IMU 2017

Collegandosi al link http://www.amministrazionicomunali.net/main/?comune=cattolica
i contribuenti potranno calcolare gratuitamente l'IMU dovuta per l'acconto 2017 ed a partire dal 19 giugno 2017 il ravvedimento operoso dell'imposta non versata, avendo a disposizione le aliquote in vigore già caricate per la scelta dal menù a tendina.
Inserendo i propri dati anagrafici, è anche possibile stampare il modello F24 da utilizzare per il pagamento.

Novità 2016

COMODATI
L'art. 1, comma 10, della Legge n. 208/2015 ha inserito, nel comma 3 dell' art. 13 del D. L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, la lettera 0 a) che prevede la riduzione del 50 per cento della base imponibile dell'IMU per:
a) le unità  immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado (comodatari) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonchè dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato;
b) il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità  abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
c) ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti, nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
Tutte le condizioni sopra riportate devono considerarsi necessarie ai fini del riconoscimento della agevolazione in oggetto. Il venir meno di una sola di esse determina la perdita della agevolazione stessa.
Si ricorda che il Dipartimento delle Finanze - Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale con propria Risoluzione del 17/02/2016, n. 1, ha fornito i primi chiarimenti in ordine alle modalità applicative relative alla IMU per i comodati, prospettando soluzioni per particolari casistiche, che l'Ente ritiene di condividere.

IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO
(modifiche all'art. 4 del Regolamento Comunale)
Il comma 53 della Legge n. 208/2015 stabilisce che all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 ha inserito il seguente: 6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è¨ ridotta al 75 per cento».

ALIQUOTE 2016
Il comma 26 della Legge n. 208/2015, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, dispone, per l'anno 2016, la sospensione dell' efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.
Per il calcolo del dovuto IMU per l'anno 2016, quindi, restano valide le aliquote 2015, approvate dal Consiglio Comunale in data 18 maggio 2015 con Delibera di C.C. n. 27.
 

Novità' 2015 per gli iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E.)
L'art. 9-bis del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in L. 23 maggio 2014, n. 80 stabilisce che:"A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso."
Se sussistono le suddette condizioni, su tale unita' immobiliare non è dovuta l'IMU, mentre le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

Abitazione principale
Dal primo gennaio 2014 l'imposta municipale propria (IMU) non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota deliberata dal Comune e le detrazioni relative (art. 1, comma 707, della Legge 147/2013 che ha modificato l'art. 13 del Decreto Legge 201/2011, convertito con modificazioni, dalla Legge 214/2011).

IMU non dovuta
L'IMU non è dovuta altresì per le seguenti categorie di immobili:

- unità immobiliare posseduta a titoli di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24/06/2008;

- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Cormo Nazionale del Vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, D.Lgs n. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria:

- i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (art. 13, comma 9-bis, Decreto Legge n. 201/2011);

- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 (art. 1, comma 708, Legge n. 147/2013);

- gli immobili posseduti dallo Stato, nonche' gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunita' montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali (art. 9, comma 8, D.Lgs. n. 23/2011).

Si applicano altresì le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del decreto legislativo n. 504 del 1992 (art. 9, comma 8, D.Lgs. n. 23/2011):

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purche' compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprieta' della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali e' prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;

i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalita' non commerciali di attivita' assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonche' delle attivita' di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222. In ogni caso, ai sensi dell'art. 6-quinquies del Decreto Legge n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012, tale esenzione non si applica alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

Relativamente alla lettera h), è necessario tener conto delle modifiche normative intervenute con Decreto Legge n. 4/2015, convertito in Legge n. 34/2015. Il Comune di Cattolica è classificato NM (non montano) nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) e pertanto non sono previste esenzioni sui terreni agricoli.

Base imponibile
Ai sensi dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, per i fabbricati iscritti in catasto, il valore imponibile è costituito da quello ottenuto moltiplicando l'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, per il coefficiente di capitalizzazione (moltiplicatore) che varia in base al tipo di immobile. Su questo valore imponibile dovrà essere applicata l'aliquota comunale, con le eventuali detrazioni.

Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135.

Il comma 707 della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito che, a partire dal 2014, per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75.

Base imponibile dei fabbricati ridotta al 50 per cento
La base imponibile dei fabbricati è ridotta al 50 per cento per:

- gli immobili dichiarati di interesse storico ed artistico, di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004;

- gli immobili inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni; l'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione, in alternativa il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n° 445/2000. Il Comune ha la facoltà di disciplinare con proprio Regolamento le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato.

Regolamento
Per l'anno d'imposta 2015, con deliberazione di C.C. n. 26 del 18/05/2015, il Comune di Cattolica ha modificato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria.

Aliquote e detrazioni
Con deliberazione di C.C. n. 27 del 18/05/2015 ha approvato le aliquote e le detrazioni per l'anno 2015.

Scadenza versamenti
Per l'anno 2015 sono previste due rate di pari importo le cui scadenze sono così stabilite:
1° RATA IN ACCONTO: 16 giugno 2015

2° RATA A SALDO: 16 dicembre 2015

Resta nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in UNICA SOLUZIONE ANNUALE, da corrispondere entro il 16 giugno 2015, salvo conguaglio a saldo nel caso di successiva modifica delle aliquote.

Codici Tributo
I codici tributo da utilizzare sono quelli previsti dalla Risoluzione n. 35/E impartita dall'Agenzia delle Entrate in data 12/04/2012 e quelli istituiti con la Risoluzione n. 33/E impartita dall'Agenzia delle Entrate in data 21/05/2013.

Si ricorda infine che chi non versa l’imposta entro le scadenze previste, può regolarizzare la propria posizione avvalendosi del cosiddetto “ravvedimento operoso”. In caso di ravvedimento operoso le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta, barrando l'apposita casella “RAVV”. Il codice tributo da utilizzare è quello riferito alla tipologia di immobile.

Modalità versamento
Il pagamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) può essere effettuato alternativamente utilizzando due modalità:

- Modello F24

- Bollettino di conto corrente postale.

Pagamento con bollettino di c/c postale
Con decreto del 23/11/2012 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha approvato il modello di bollettino di conto corrente postale.
Il numero di conto corrente è il seguente: 1008857615 ed è valido indistintamente per tutti i comuni del territorio nazionale.
Il conto corrente postale per il versamento dell'Imposta Municipale Propria è obbligatoriamente intestato a "PAGAMENTO IMU".

Sul bollettino andranno inseriti obbligatoriamente i seguenti dati:

- codice fiscale del soggetto che ha eseguito il versamento;
- codice catastale del Comune ove sono siti gli immobili (per Cattolica è C357);
- informazioni ed importi indicati in relazione alle varie tipologie di immobili possedute.

Dove trovare il bollettino di c/c postale
La società Poste Italiane S.p.A. provvede a far stampare a proprie spese i bollettini, assicurandone la disponibilità gratuita presso tutti gli uffici postali.

Pagamento con modello F24
Il pagamento, cumulativo per tutti gli immobili posseduti da ogni contribuente, può essere effettuato utilizzando il modello F24, che non prevede l'applicazione di commissioni.
Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 75075 del 19/06/2013, sono stati modificati i modelli F24 ordinario ed F24 semplificato nonché le relative avvertenze di compilazione.

Modalita' di presentazione dell'F24 a decorrere dal 1° ottobre 2014
L'art. 11, comma 2, del D.L. n. 66/2014 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 89/2014, introduce ulteriori obblighi di utilizzo dei sistemi telematici per la presentazione dei modelli di pagamento F24. Per maggiori informazioni è possibile consultare la scheda e la circolare n. 27 dell'Agenzia delle Entrate.

Dove trovare il modello F24
Il modello F24 è disponibile presso tutti gli sportelli bancari, uffici postali e concessionari della riscossione. Inoltre può essere prelevato e stampato direttamente dal sito dell'Agenzia delle Entrate.

Importi minimi
Il Comune di Cattolica, con proprio Regolamento, ha stabilito che: “Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 10 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.”

Ravvedimenti, sanzioni e interessi
In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta.

Versamento dall'estero
Nel caso in cui non sia possibile utilizzare il mod. F24 per effettuare i versamenti IMU dall'estero, per la quota riservata allo Stato occorre emettere un bonifico in favore della Banca d'Italia (codice BIC BITAITRRENT), utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000, per la quota spettante al Comune di Cattolica (BIC UNCRITM1SN5) il codice IBAN è: IT20Z0200867750000010557764. La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune. Per ulteriori informazione vedere il comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 68 del 31 maggio 2012.

Dichiarazioni
I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con apposito decreto ministeriale. Devono presentare la dichiarazione IMU, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione di variazione IMU, anche tutti i soggetti passivi che usufruiscono dei vari benefici introdotti dal Decreto Legge 102/2013 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 124/2013. Restano valide le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili.

I soggetti passivi dell'imposta municipale propria possono presentare la dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 12-ter, del decreto-legge n. 201 del 2011, anche in via telematica, seguendo le modalita' previste dall'art. 1, comma 719, della Legge n. 147/2013.

Modulistica
Presso l'Ufficio IMU od alla voce modulistica IMU sono disponibili i modelli previsti dal Regolamento attualmente in vigore.

Maggiori informazioni saranno pubblicate appena disponibili.

Per informazioni: Ufficio ICI/IMU/TASI/IMPOSTA DI SOGGIORNO (tel. 0541 966554 - e-mail: tributi@cattolica.net)