Descrizione
ASCENSORI / MONTACARICHI / PIATTAFORME PER DISABILI. (ART.12 D.P.R. 162 DEL 30/04/1999 E S.M.I.)
La messa in esercizio degli ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s è soggetta a comunicazione, da parte del proprietario o del suo legale rappresentante, al comune competente per territorio.
La comunicazione di messa in esercizio va inviata al Comune entro sessanta giorni dalla data della dichiarazione di conformità dell'impianto, indicando:
a) l'indirizzo dello stabile ove è installato l'impianto;
b) la velocità, la portata, la corsa, il numero delle fermate e il tipo di azionamento;
c) il nominativo o la ragione sociale dell'installatore dell'ascensore o del fabbricante del montacarichi o dell'apparecchio di sollevamento;
d) la copia della dichiarazione di conformità dell'impianto;
e) l'indicazione della ditta, abilitata, cui il proprietario ha affidato la manutenzione dell'impianto, che abbia accettato l'incarico;
f) l'indicazione del soggetto incaricato di effettuare le ispezioni periodiche sull'impianto, che abbia accettato l'incarico.
Quando la comunicazione è effettuata oltre il termine di sessanta giorni, la documentazione va integrata da un verbale di verifica straordinaria di attivazione dell'impianto.
L'ufficio competente del comune assegna all'impianto, entro trenta giorni, un numero di matricola e lo comunica al proprietario o al suo legale rappresentante dandone contestualmente notizia al soggetto competente per l'effettuazione delle verifiche periodiche.
Quando si apportano le modifiche costruttive non rientranti nell'ordinaria o straordinaria manutenzione, in particolare:
1) il cambiamento della velocità;
2) il cambiamento della portata;
3) il cambiamento della corsa;
4) il cambiamento del tipo di azionamento, quali quello idraulico o elettrico;
5) la sostituzione del macchinario, del supporto del carico con la sua intelaiatura, del quadro elettrico, del gruppo cilindro-pistone, delle porte di piano, delle difese del vano e di altri componenti principali;
il proprietario, previo adeguamento dell'impianto, per la parte modificata o sostituita nonché per le altre parti interessate alle disposizioni del presente regolamento, invia comunicazione al comune competente per territorio nonché al soggetto competente per l'effettuazione delle verifiche periodiche.
È fatto divieto di porre o mantenere in esercizio impianti per i quali non siano state effettuate, ovvero aggiornate a seguito di eventuali modifiche, le comunicazioni di cui al presente articolo.
N.B.: Le imprese che hanno necessità di presentare la comunicazione di messa in esercizio devono utilizzare il portale www.impresainungiorno.gov.it, mentre i privati possono utilizzare lo stampato che trovano in allegato nella presente pagina.
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Ultimo aggiornamento: 5 novembre 2026, 12:09