Creato il 21 Gennaio 2013
Ufficio

Ai sensi della Legge Regionale 1/2011 del 10 febbraio 2011 e s.m, gli esercenti il commercio su aree pubbliche su posteggio o itinerante devono presentare, ogni anno entro il 31 gennaio, al Comune sede di posteggio o sede di rilascio dell'autorizzazione,. la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la regolarità contributiva dell'esercente, mediante la comunicazione deii dati di iscrizione all'Inps o all'Inail. Il Comune è tenuto ad effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
 Tale obbligo di comunicazione sussiste anche per :
•coloro che non sono iscritti all'Inps in quanto non lavoratori autonomi e  esercenti solo saltuariamente l'attività di commerciante su area pubblica senza dipendenti  (comprovato dall'ultima busta paga) ;
•coloro che non sono iscritti all'Inail come lavoratori autonomi in quanto esercenti il commercio su aree pubbliche senza dipendenti ne' collaboratori familiari;
•coloro che sono titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche da non più di 6 mesi e dunque : 
A) non ancora iscritti al Registro Imprese;
B) ancora non hanno effettuato il primo versamento contributivo in quanto non scaduto ancora il termine.
 

    Per il solo anno 2013 per effetto della L.R. 19 del 21.12.2012, che ha modificato in parte la Legge Regionale 1/2011, il termine di presentazione della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la regolarità contributiva è differita al 31 marzo 2013.