Creato il 13 Maggio 2013

AREA PO SETTORE 2:
Ufficio Gestione Patrimonio - Aree Demaniali Marittime BANDIERA BLU FEE

                                    Ordinanza n. 64 del 09 maggio 2013 –
Prot. n. 0014994/2013
ORDINANZA BALNEARE N° 1/2013
Il Responsabile del Servizio Patrimonio – Gestione Aree Demaniali
VISTA la Legge Regionale 31 maggio 2002 n. 9 recante “Disciplina dell'esercizio delle funzioni
amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale” e successive
modifiche.
VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 6 marzo 2003 n. 468 recante “Direttive per
l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare
territoriale ai sensi dell'art. 2, comma 2, della Legge Regionale 31 maggio 2002 n. 9”.
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 28 settembre 2005 n. 253 recante
“Decreto di trasferimento e di attribuzioni delle funzioni di cui alla lett. a) del comma 3, dell'art. 3,
della Legge Regionale 31 maggio 2002 n. 9 al Comune di Cattolica”.
VISTA la Legge 4 dicembre 1993 n. 494 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del
Decreto Legge 5 ottobre 1993 n. 400” e successive modifiche.
VISTA la Legge 5 febbraio 1992 n. 104 relativa all'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone disabili e successive modifiche.
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114 recante “Riforma della disciplina relativa al
settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59” e
successive modifiche.
VISTA la Legge 24 novembre 1981 n. 689 e il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999 n. 507
recante “Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1
della Legge 25 giugno 1999 n. 205”.
VISTA la Legge 8 luglio 2003 n. 172 recante “Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica
da diporto e del turismo nautico” e successive modifiche.
VISTO il Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n. 171 recante “Codice della nautica da diporto ed
attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della Legge 8 luglio 2003, n. 172” e
successive modifiche.
VISTO il Decreto Ministeriale 29 luglio 2008 n. 146 recante “Regolamento di attuazione dell'art. 65
del Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n. 171 recante il codice della nautica da diporto”.
VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e
successive modifiche.
VISTA l'Ordinanza della Regione Emilia Romagna n° 2/2004 e successive modifiche e
integrazioni.
VISTA l'Ordinanza balneare n° 1/2013 della Regione Emilia Romagna.
VISTA l'Ordinanza n° 10/2009 della Capitaneria di Porto di Rimini disciplinante i limiti di
navigazione rispetto alla costa.
VISTA l'Ordinanza n° 11/2009 della Capitaneria di Porto di Rimini e l'annesso Regolamento sulla
disciplina del diporto nautico nell'ambito del Circondario Marittimo di Rimini.
VISTA l'Ordinanza di sicurezza balneare n° 8/2013 della Capitaneria di Porto di Rimini.
VISTI gli artt. 28, 30, 68, 81, 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e gli artt. 27, 28, 59
e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione nella vigente formulazione anche sotto gli aspetti
sanzionatori.
SENTITE le associazioni locali di categoria appartenenti alle organizzazioni sindacali più
rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi e dei lavoratori.
DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, restano
salve le disposizioni delle normative vigenti in materia nonché quelle contenute nell'Ordinanza
balneare n° 1/2013 della Regione Emilia Romagna e nell'Ordinanza di sicurezza balneare n°
8/2013 della Capitaneria di Porto di Rimini.
· Comune di Cattolica - Area P.O. Settore 2 - Piazza Roosevelt, 7 - 47841 CATTOLICA (RN) - TEL. 0541 966702/702 - FAX 0541 966740/793 ·
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ART. 1 ACCESSO IN SPIAGGIA
Durante la stagione balneare, compresa tra il 28 marzo e il 6 ottobre 2013, è vietato l'accesso in
spiaggia dalle ore 1,00 alle ore 5,00 ad eccezione dei concessionari e dei loro dipendenti, dei
soggetti in possesso di apposita autorizzazione, dei soggetti fruitori delle attività autorizzate oltre
detto orario, in occasione di manifestazioni realizzate direttamente dall'Amministrazione Comunale
nonché per accedere alla battigia esclusivamente attraverso gli appositi camminamenti con divieto
di sostare presso le strutture in concessione.
I mezzi delle imprese impegnate per il servizio di pulizia delle spiagge e di manutenzione pubblica
potranno transitare sull'arenile anche oltre le ore 09,00 esclusivamente in caso di particolari eventi
meteo marini avversi che non né consentano il termine entro detto orario, previa adozione di tutte
le misure di sicurezza per la salvaguardia della pubblica incolumità e previa comunicazione
dell'orario presunto di chiusura del servizio all'Ufficio Ambiente del Comune di Cattolica, a mezzo
fax al n° 0541/966740 o telefonicamente ai numeri 366/5798618 – 348/0076051.
Il transito e la sosta di veicoli per le operazioni di carico e scarico merci è consentito
esclusivamente dalle ore 07,00 alle ore 08,30 previa autorizzazione dell'Ufficio Demanio Marittimo
del Comune di Cattolica.
I velocipedi potranno transitare solo condotti a mano, limitatamente nella fascia a monte per
accedere agli stabilimenti balneari e/o alle spiagge libere, con possibilità di sosta nelle aree
appositamente attrezzate.
ART. 2 DISCIPLINA SULL'USO DELLE SPIAGGE E DELLE AREE IN CONCESSIONE PER
STABILIMENTI BALNEARI
La fascia di spiaggia (battigia) destinata esclusivamente al libero transito, con divieto di
permanenza ad eccezione dei mezzi di soccorso e dei natanti destinati alla pubblica locazione, è
di metri 5 lungo tutto l'arenile di Cattolica ad eccezione delle zone di spiaggia dal bagno n°103 al
bagno n°110 compresi in cui tale fascia è ridotta a metri 3. Le distanze minime tra i paletti
dell'ombrellone ovvero di altri sistemi di ombreggio sono determinate come segue: distanza tra le
file metri 4 ( metri 3 per le zone aventi fronte a mare inferiore a metri 17 e dal bagno n° 90 al
bagno n° 110 compresi), distanza tra gli ombrelloni sulla stessa fila metri 2.
Fatte salve le strutture già autorizzate, è consentito ai concessionari per l'attività di
locazione/noleggio di unità da diporto la sostituzione degli ombrelloni con gazebo aperti, le cui
dimensioni non possono essere superiori a mq 10,00.
Al fine di assicurare la fruibilità della fascia di libero transito, non intralciare l'eventuale passaggio
di mezzi di soccorso e di non ostacolare la normale attività del servizio di salvataggio, i natanti da
diporto in dotazione ai titolari di concessioni demaniali marittime che presentano tra gli scopi della
concessione la locazione/noleggio, potranno essere allocati anche nello specchio acqueo
immediatamente prospiciente, esclusivamente nella fascia oraria compresa tra le ore 06,00 e le
ore 21,00 in un numero massimo di 2 (due) unità ogni 15 (quindici) metri lineari di fronte mare
della concessione demaniale marittima e dotati degli elementi identificativi di cui all'art. 23 comma
10 del Regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell'ambito del Circondario Marittimo di
Rimini, approvato e reso esecutivo con Ordinanza n° 11/2009 della Capitaneria di Porto di Rimini.
Laddove intervengano accordi tra più concessionari aventi zone a mare limitrofe di limitata
ampiezza, l'imbarcazione di emergenza aggiuntiva di cui all'art. 5 lett. B) punto 1 lett. a)
dell'Ordinanza balneare n° 1/2013 della Regione Emilia Romagna può essere posizionata ogni 50
metri.
ART. 3 DISCIPLINA PARTICOLARE DEI SERVIZI DI SALVAMENTO
L'assistente bagnanti espleta il proprio servizio dalle ore 9,30 alle ore 18,30 nel periodo dal
25.05.2013 al 15.09.2013 nel rispetto delle disposizioni di cui all'Ordinanza balneare n° 1/2013
della Regione Emilia Romagna e dell'Ordinanza di sicurezza balneare n° 8/2013 della Capitaneria
di Porto di Rimini.
In considerazione della minore affluenza di bagnanti, è consentita l'interruzione totale del servizio
di salvamento dalle ore 13,00 alle ore 14,00 dandone comunicazione per mezzo di innalzamento
della bandiera rossa.
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ART. 4 DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE
Nel periodo della stagione balneare, nelle spiagge ricadenti nel territorio comunale è consentito
l'esercizio del commercio in forma itinerante da parte dei titolari di apposito nulla osta rilasciato
Comune di Cattolica.
E' considerato titolo preferenziale, ai fini del rilascio del nulla osta, l'esercizio del commercio
itinerante autorizzato dal Comune di Cattolica per l'anno precedente. Il numero massimo di nulla
osta che si possono rilasciare per la stagione balneare 2013 è stabilito in n° 7 di cui n° 5 per la
vendita di bibite, gelati e dolciumi preconfezionati e n° 2 per la vendita di cocco e frutta fresca. Gli
esercenti l'attività del commercio in forma itinerante possono avvalersi di un collaboratore che
risulti essere alle proprie dipendenze ovvero che abbia stipulato un contratto di prestazione
d'opera. L'attività potrà essere svolta direttamente dal titolare dell'autorizzazione di commercio su
aree pubbliche o, alternativamente, dal suo collaboratore dipendente/prestatore d'opera. Le
generalità complete dei collaboratori devono essere preventivamente comunicate all'Ufficio
Demanio Marittimo del Comune di Cattolica, così come ogni variazione successiva. Ogni soggetto
autorizzato all'esercizio del commercio in forma itinerante dovrà portare in modo ben visibile
l'apposito tesserino identificativo rilasciato dal Comune di Cattolica ed esibire il nulla osta a
semplice richiesta verbale delle Autorità a ciò preposte. L'esercizio dell'attività, che deve avvenire
senza arrecare disturbo ai bagnanti e senza alcun pregiudizio o limitazione per le attività balneari,
è consentito dalle ore 7,00 alle ore 18,30, non sostando nella stessa area per un periodo di tempo
superiore ad un'ora, spostandosi al termine di detto periodo per un tratto di almeno cento metri ed
utilizzando esclusivamente mezzi e/o attrezzature idonee sotto il profilo igienico sanitario. È
tassativamente vietato l'utilizzo di attrezzature fisse.
E' fatto assoluto divieto di svolgere, in forma itinerante, attività di tatuaggi, treccine, massaggi,
sabbiature, piercing e similari.
ART 5 DISCIPLINA DELL'ARTE FOTOGRAFICA IN FORMA ITINERANTE
Nel periodo della stagione balneare, nelle spiagge ricadenti nel territorio comunale è consentito
l'esercizio dell'arte fotografica in forma itinerante da parte dei titolari di apposita autorizzazione
rilasciata dal Comune di Cattolica. E' considerato titolo preferenziale, ai fini del rilascio
dell'autorizzazione, l'esercizio dell'arte fotografica in forma itinerante autorizzata dal Comune di
Cattolica per l'anno precedente.
Il numero massimo delle autorizzazioni che si possono rilasciare per la stagione balneare 2013 è
stabilito in n. 13. Gli esercenti l'attività fotografica possono avvalersi di due collaboratori che
risultino essere alle proprie dipendenze ovvero che abbiano stipulato un contratto di prestazione
d'opera. L'attività potrà essere svolta direttamente dal titolare dell'attività commerciale e/o dai suoi
dipendenti/prestatori d'opera.
Le generalità complete dei collaboratori devono essere preventivamente comunicate all'Ufficio
Demanio Marittimo del Comune di Cattolica, così come ogni variazione successiva. Ogni soggetto
autorizzato dovrà indossare un adeguato abbigliamento professionale e portare in modo ben
visibile l'apposito tesserino identificativo rilasciato dal Comune di Cattolica ed esibire
l'autorizzazione a semplice richiesta verbale delle Autorità a ciò preposte. L'esercizio dell'attività,
che deve avvenire senza arrecare disturbo ai bagnanti e senza alcun pregiudizio o limitazione per
le attività balneari, è consentito dalle ore 7,00 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 18,30. E'
fatto divieto di condurre animali per lo svolgimento dell'attività.
ART. 6 DISCIPLINA DELLE SCUOLE DI VELA – SCUOLE DI TAVOLA A VELA E SCUOLE DI NUOTO
Nel periodo della stagione balneare, nelle aree del demanio marittimo situate nel territorio
comunale è consentito l'esercizio delle attività di scuola di vela – scuola di tavola a vela e di scuola
di nuoto da parte dei titolari di apposita autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Demanio Marittimo del
Comune di Cattolica.
L'attività della scuola di vela – scuola di tavola a vela è sottoposta alle disposizioni impartite con
apposite Ordinanze dell'Autorità competente in materia di sicurezza della navigazione ed è
subordinata al possesso dell'autorizzazione per il relativo corridoio di lancio/atterraggio rilasciato
dall'Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Cattolica. L'esercizio delle attività disciplinate dal
presente articolo deve avvenire senza arrecare disturbo ai bagnanti e senza alcun pregiudizio o
limitazione per le attività balneari.
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ART. 7 ORARI PER LA DIFFUSIONE SONORA
Ad eccezione dei comunicati di pubblica utilità, la diffusione sonora di messaggi pubblicitari da
parte dei soggetti titolari di apposita concessione è consentita esclusivamente nei seguenti orari:
dalle ore 11,00 alle ore 11,40 e dalle ore 17,00 alle ore 17,40 nei mesi di maggio, giugno, luglio,
agosto e dalle ore 16,30 alle ore 17,10 nel mese di settembre.
La diffusione degli annunci da parte dei titolari di unità adibite al trasporto passeggeri dovrà avere
per oggetto esclusivamente la gita in mare ed è consentita limitatamente alla seguente fascia
oraria: dalle ore 9,30 alle ore 10,00, dalle ore 11,30 alle ore 12,30 e dalle ore 17,30 alle ore 18,30.
La diffusione sonora così come sopra descritta dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente
in materia di inquinamento acustico.
ART 8 DISPOSIZIONI FINALI
I trasgressori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno perseguiti ai
sensi della normativa in materia nella vigente formulazione anche sotto gli aspetti sanzionatori
dalle Autorità a ciò preposte. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la
presente ordinanza.

Cattolica, 9 maggio 2013

Il Responsabile
Servizio Patrimonio – Gestione Aree Demaniali
Dott. Mario Sala