Creato il 14 Maggio 2015

L’Imposta Municipale Propria ( IMU ) è stata introdotta dagli artt. 8, 9 e 14 del decreto legislativo 14.3.2011 n. 23, con decorrenza originaria dall’anno 2014, anticipata al 2012 dall’art. 13 del decreto legge 06.12.2011 n. 201, convertito dalla legge 22.12.2011 n. 214 e successive modifiche e integrazioni. Essa ha sostituito l’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) e si applicava al possesso di qualunque immobile, compresa l’abitazione principale e relative pertinenze (che dal 2008 erano invece esenti dall’ICI).

Dal primo gennaio 2014, con l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, è istituita la IUC (Imposta Unica Comunale) che si compone di:

- IMU (dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali);

- TASI - tributo sui servizi indivisibili;

- TARI - tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Quota a favore dello Stato
La Legge n. 228 del 2012 ("Legge di Stabilità") stabilisce che è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria (IMU), derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell'art. 13 del Decreto Legge 201/2011. La differenza con l'aliquota deliberata dal Comune spetta al Comune medesimo.

Novità' 2015 per gli iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E.)
L'art. 9-bis del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in L. 23 maggio 2014, n. 80 stabilisce che:"A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso."
Se sussistono le suddette condizioni, su tale unita' immobiliare non è dovuta l'IMU, mentre le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

Abitazione principale
Dal primo gennaio 2014 l'imposta municipale propria (IMU) non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota deliberata dal Comune e le detrazioni relative (art. 1, comma 707, della Legge 147/2013 che ha modificato l'art. 13 del Decreto Legge 201/2011, convertito con modificazioni, dalla Legge 214/2011).

IMU non dovuta
L'IMU non è dovuta altresì per le seguenti categorie di immobili:

- unità immobiliare posseduta a titoli di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24/06/2008;

- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Cormo Nazionale del Vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, D.Lgs n. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria:

- i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (art. 13, comma 9-bis, Decreto Legge n. 201/2011);

- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 (art. 1, comma 708, Legge n. 147/2013);

- gli immobili posseduti dallo Stato, nonche' gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunita' montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali (art. 9, comma 8, D.Lgs. n. 23/2011).

Si applicano altresì le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del decreto legislativo n. 504 del 1992 (art. 9, comma 8, D.Lgs. n. 23/2011):

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purche' compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprieta' della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali e' prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;

i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalita' non commerciali di attivita' assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonche' delle attivita' di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222. In ogni caso, ai sensi dell'art. 6-quinquies del Decreto Legge n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012, tale esenzione non si applica alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

Relativamente alla lettera h), è necessario tener conto delle modifiche normative intervenute con Decreto Legge n. 4/2015, convertito in Legge n. 34/2015. Il Comune di Cattolica è classificato NM (non montano) nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) e pertanto non sono previste esenzioni sui terreni agricoli.

Base imponibile
Ai sensi dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, per i fabbricati iscritti in catasto, il valore imponibile è costituito da quello ottenuto moltiplicando l'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, per il coefficiente di capitalizzazione (moltiplicatore) che varia in base al tipo di immobile. Su questo valore imponibile dovrà essere applicata l'aliquota comunale, con le eventuali detrazioni.

Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135.

Il comma 707 della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito che, a partire dal 2014, per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75.

Base imponibile dei fabbricati ridotta al 50 per cento
La base imponibile dei fabbricati è ridotta al 50 per cento per:

- gli immobili dichiarati di interesse storico ed artistico, di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004;

- gli immobili inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni; l'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione, in alternativa il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n° 445/2000. Il Comune ha la facoltà di disciplinare con proprio Regolamento le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato.

Regolamento
Per l'anno d'imposta 2015, con deliberazione di C.C. n. 26 del 18/05/2015, il Comune di Cattolica ha modificato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria.

Aliquote e detrazioni
Con deliberazione di C.C. n. 27 del 18/05/2015 ha approvato le aliquote e le detrazioni per l'anno 2015.

Scadenza versamenti
Per l'anno 2015 sono previste due rate di pari importo le cui scadenze sono così stabilite:
1° RATA IN ACCONTO: 16 giugno 2015

2° RATA A SALDO: 16 dicembre 2015

Resta nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in UNICA SOLUZIONE ANNUALE, da corrispondere entro il 16 giugno 2015, salvo conguaglio a saldo nel caso di successiva modifica delle aliquote.

Codici Tributo
I codici tributo da utilizzare sono quelli previsti dalla Risoluzione n. 35/E impartita dall'Agenzia delle Entrate in data 12/04/2012 e quelli istituiti con la Risoluzione n. 33/E impartita dall'Agenzia delle Entrate in data 21/05/2013.

Si ricorda infine che chi non versa l’imposta entro le scadenze previste, può regolarizzare la propria posizione avvalendosi del cosiddetto “ravvedimento operoso”. In caso di ravvedimento operoso le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta, barrando l'apposita casella “RAVV”. Il codice tributo da utilizzare è quello riferito alla tipologia di immobile.

Modalità versamento
Il pagamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) può essere effettuato alternativamente utilizzando due modalità:

- Modello F24

- Bollettino di conto corrente postale.

Pagamento con bollettino di c/c postale
Con decreto del 23/11/2012 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha approvato il modello di bollettino di conto corrente postale.
Il numero di conto corrente è il seguente: 1008857615 ed è valido indistintamente per tutti i comuni del territorio nazionale.
Il conto corrente postale per il versamento dell'Imposta Municipale Propria è obbligatoriamente intestato a "PAGAMENTO IMU".

Sul bollettino andranno inseriti obbligatoriamente i seguenti dati:

- codice fiscale del soggetto che ha eseguito il versamento;
- codice catastale del Comune ove sono siti gli immobili (per Cattolica è C357);
- informazioni ed importi indicati in relazione alle varie tipologie di immobili possedute.

Dove trovare il bollettino di c/c postale
La società Poste Italiane S.p.A. provvede a far stampare a proprie spese i bollettini, assicurandone la disponibilità gratuita presso tutti gli uffici postali.

Pagamento con modello F24
Il pagamento, cumulativo per tutti gli immobili posseduti da ogni contribuente, può essere effettuato utilizzando il modello F24, che non prevede l'applicazione di commissioni.
Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 75075 del 19/06/2013, sono stati modificati i modelli F24 ordinario ed F24 semplificato nonché le relative avvertenze di compilazione.

Modalita' di presentazione dell'F24 a decorrere dal 1° ottobre 2014
L'art. 11, comma 2, del D.L. n. 66/2014 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 89/2014, introduce ulteriori obblighi di utilizzo dei sistemi telematici per la presentazione dei modelli di pagamento F24. Per maggiori informazioni è possibile consultare la scheda e la circolare n. 27 dell'Agenzia delle Entrate.

Dove trovare il modello F24
Il modello F24 è disponibile presso tutti gli sportelli bancari, uffici postali e concessionari della riscossione. Inoltre può essere prelevato e stampato direttamente dal sito dell'Agenzia delle Entrate.

Importi minimi
Il Comune di Cattolica, con proprio Regolamento, ha stabilito che: “Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 10 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.”

Ravvedimenti, sanzioni e interessi
In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta.

Versamento dall'estero
Nel caso in cui non sia possibile utilizzare il mod. F24 per effettuare i versamenti IMU dall'estero, per la quota riservata allo Stato occorre emettere un bonifico in favore della Banca d'Italia (codice BIC BITAITRRENT), utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000, per la quota spettante al Comune di Cattolica (BIC UNCRITM1SN5) il codice IBAN è: IT20Z0200867750000010557764. La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune. Per ulteriori informazione vedere il comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 68 del 31 maggio 2012.

Dichiarazioni
I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con apposito decreto ministeriale. Devono presentare la dichiarazione IMU, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione di variazione IMU, anche tutti i soggetti passivi che usufruiscono dei vari benefici introdotti dal Decreto Legge 102/2013 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 124/2013. Restano valide le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili.

I soggetti passivi dell'imposta municipale propria possono presentare la dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 12-ter, del decreto-legge n. 201 del 2011, anche in via telematica, seguendo le modalita' previste dall'art. 1, comma 719, della Legge n. 147/2013.

Modulistica
Presso l'Ufficio IMU od alla voce modulistica IMU 2015 sono disponibili i modelli previsti dal Regolamento.

Maggiori informazioni saranno pubblicate appena disponibili.

Per informazioni: Ufficio ICI/IMU/TASI/IMPOSTA DI SOGGIORNO (tel. 0541 966554 – 0541 966519 - e-mail: danilap@cattolica.net, nicoletg@cattolica.net)