Creato il 21 Settembre 2012

REGOLAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI
TITOLO I
CAPO I - ORGANI COLLEGIALI DELLE SCUOLE COMUNALI PER L'INFANZIA E
DELL'ASILO NIDO
Art. 1 - CONSIGLIO DI PLESSO
E' istituito il Consiglio di plesso, presso ciascuna scuola,comunale per l'infanzia e presso
l'asilo nido. Il Consiglio di plesso sottopone proposte e fornisce pareri all'Amministrazione,
in ordine ai seguenti argomenti:
a- andamento organizzativo dei plesso ;
b- condizioni strutturali dei plesso e dell'area esterna.
Il Consiglio di plesso pone alla base della sua attività consultiva e propositiva un impegno
costante e sistematico nel favorire una proficua interazione fra il personale, i genitori e gli
esponenti dell'Amministrazione ; a tal fine effettua consultazioni tra queste tre componenti,
eventualmente indicendo assemblee nel corso dell'anno.
Art. 2 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO Di PLESSO
Il Consiglio di plesso è costituito da un rappresentante dei genitori degli alunni iscritti per
sezione, da un rappresentante per sezione del personale di ruolo in servizio nel plesso
stesso, e da un rappresentante dei personale ausiliario. I rappresentanti del personale
vengono designati a rotazione dal Collegio dei plesso; ad uno di essi sono affidate le
funzioni di segretario dei Consiglio di plesso.
La rappresentanza dei genitori elegge nel suo ambito il presidente dei Consiglio di plesso.
Alle riunioni possono partecipare senza diritto di voto deliberativo: l'Assessore alla P.I. e il
dirigente dei Settore Scuola-Politiche sociali o un suo delegato. I genitori degli iscritti
possono assistere alle riunioni e, se autorizzati dal Presidente, intervenire in merito ai
punti posti all'ordine dei giorno.
Art. 3 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO Di PLESSO.
Il consiglio di plesso si riunisce due volte all'anno su convocazione dei presidente; si
riunisce inoltre per iniziativa dei presidente o a seguito di richiesta scritta firmata almeno
da 1/2 dei suoi membri, o da 1/2 del personale dei plesso, o ancora da 1/2 dei genitori dei
minori iscritti.
Art. 4 - COMITATO DI COORDINAMENTO
Il Comitato di coordinamento è un organo tecnico-consultivo, con funzioni di supporto
all'attività dei dirigente nella formazione degli orientamenti generali e delle linee di
intervento didattico pedagogico interessanti la scuola dell'infanzia e l'asilo nido. Il
Comitato di coordinamento fornisce pareri all'organo decisionale in riferimento alle
seguenti materie:
a- impostazione a grandi linee delle procedure e dei contenuti della programmazione
educativa ;
b- definizione di progetti di intervento finalizzati alla qualificazione delle istituzioni comunali
per la 1^ e 2^ infanzia, in particolare per quanto concerne la sperimentazione didattica,
l'aggiornamento professionale dei personale, il funzionamento di strutture dì servizio
complementari e le iniziative a carattere partecipativo; determinazione di un piano delle
attività complementari del personale delle scuole per l'infanzia e dell'asilo nido; di
proposizione di iniziative volte all'interscambio culturale e al collegamento fra le istituzioni
comunali per la 1^ e 2^ infanzia e fra queste e le scuole statali e non statali materne ed
elementari presenti nel territorio comunale
Art. 5 - COMPOSIZIONE DEL COMITATO DI COORDINAMENTO.
Il comitato di coordinamento è costituito da un membro di diritto e da sei membri elettivi E'
membro di diritto il Dirigente del Settore Scuola-Politiche sociali, che potrà nominare un
suo delegato;
Sono membri elettivi:
• due rappresentanti dei personale insegnante per ogni plesso delle scuole per l'infanzia;
• due rappresentanti dei personale educativo dell'asilo nido.
Qualora se ne ravvisi la necessità, potranno occasionalmente essere chiamati a
partecipare alle riunioni dei comitato un rappresentante dei personale ausiliario delle
scuole per l'infanzia e un rappresentante dei personale ausiliario dell'asilo nido.
Art. 6 - COLLEGIO DI PLESSO
Nel rispetto delle linee programmatiche definite annualmente dal Comitato di
coordinamento e del piano delle attività complementari di cui all'art. 4, le insegnanti delle
scuole per l'infanzia e le educatrici dell'asilo nido predispongono collegialmente il proprio
intervento, nell'ambito dei rispettivi collegi di plesso. I lavori dei collegi di plesso sono
coordinati dal dirigente dei Settore Scuola-Politiche sociali o da un suo incaricato. Il
personale ausiliario partecipa eventualmente ai lavori secondo le esigenze dei servizio.
TITOLO Il - SERVIZI EDUCATIVI
Capo Il - SCUOLE PER L'INFANZIA
Art. 7 - FINALITA'
Le scuole comunali per l'infanzia di Cattolica, operano per l'affermazione dei diritto
all'istruzione come sancito dalla Costituzione della Repubblica.
L'intervento educativo è improntato alla costruzione - in sinergia con le realtà familiari - di
un ambiente umano che supporti e favorisca i naturali processi evolutivi del bambino.
Le scuole comunali per l'infanzia assicurano pertanto il massimo rispetto nei confronti
delle personalità di base dei bambini e dei modelli culturali ad esse sottesi, considerando
un arricchimento del processo educativo la conoscenza e la attualizzazione dei complessi
di pratiche simboliche che sostanziano le tradizioni culturali e religiose.
Art. 8 - AMMISSIONE
Compatibilmente con il numero dei posti disponibili, possono essere ammessi alla
frequenza delle scuole comunali per l'infanzia, i minori di età compresa fra i tre anni (da
compiersi entro il 31 dicembre) e i sei anni, i cui genitori abbiano presentato regolare
domanda di iscrizione e siano residenti nel Comune di Cattolica. Le ammissioni saranno
stabilite in base allo stradario definito di anno in anno dall'Ufficio Pubblica Istruzione in
accordo con la Direzione Didattica e la Direzione dell'Istituto comprensivo. In caso di
eccedenza delle richieste per la scuola prescelta o attribuita in base allo stradario, le
domande presentate saranno valutate, ai fini dell'accoglimento, sulla base dei seguenti
criteri :
l 1. zona di abitazione ;
li 2. figli già frequentanti la stessa scuola materna o la scuola elementare più vicina
lii 3. gravi esigenze motivate delle famiglie.
Art. 9 - FUNZIONAMENTO
Il funzionamento delle scuole comunali per l'infanzia si svolge durante un esercizio
ordinario ed uno estivo. L'esercizio ordinario inizia nel mese di settembre e termina nel
mese di giugno. Le specificazioni inerenti a quanto sopra vengono fissate annualmente
dall'Amministrazione. Nei mesi di luglio e agosto si effettua l'esercizio estivo, riservato ai
bambini già frequentanti.
Gli orari di funzionamento sono differenziati come segue:
a) durante l'esercizio ordinario dalle ore 8.30 alle ore 15.30; l'entrata può essere anticipata
alle ore 8.00 per particolari esigenze lavorative debitamente certificate o in casi di
temporanea necessità della famiglia.
b) durante l'esercizio estivo dalle ore 8.00 alle ore 16.30 ; l'entrata può essere anticipata
alle ore 7.45 per particolari esigenze lavorative debitamente certificate o in caso di
temporanea necessità della famiglia.
Le scuole comunali per l'infanzia sono aperte nei giorni feriali della settimana, con
esclusione dei sabato durante l'esercizio ordinario. Nell'esercizio estivo la frequenza del
sabato dovrà essere esplicitamente richiesta e comporterà una retta differenziata. In ogni
caso l'apertura del servizio nel giorno di sabato è subordinata al raggiungimento di un
numero minimo di iscrizioni.
Il calendario delle festività e delle vacanze natalizie e pasquali è conformato in generale a
quello vigente nelle scuole materne statali.
Resta inteso che modifiche a quanto previsto nel presente articolo, possono derivare da
diverse determinazioni dei contratti di lavoro e dei relativi "accordi aziendali".
Capo III – ASILO NIDO
Art 10 - FINALITA'
L'asilo nido si propone in prima istanza di favorire lo sviluppo psicofisico dei bambino,
coadiuvando la famiglia nell'espletamento dei compiti di cura che le sono propri.
Art. 11 - AMMISSIONE
Compatibilmente con il numero dei posti disponibili, possono essere ammessi alla
frequenza dell'asilo nido i minori di età fra i nove mesi (che abbiano compiuto i nove mesi
entro il 30 settembre dell'anno di riferimento) e i tre anni, i cui genitori abbiano presentato
regolare domanda d'iscrizione e siano residenti nel Comune di Cattolica.
Art. 12 - FUNZIONAMENTO
Il funzionamento dell'asilo nido si svolge durante un esercizio ordinario ed uno estivo.
L'esercizio ordinario inizia nel mese di settembre e ha termine entro il mese di giugno. Nei
mesi di luglio e agosto, si effettua l'esercizio estivo.
Gli orari di funzionamento sono differenziati come segue :
a) durante l'esercizio ordinario dalle ore 8.30 alle ore 13.00.
E' prevista una seconda uscita pomeridiana alle ore 16.00 per i bambini i cui genitori
risultino entrambi occupati in tali momenti: i genitori che richiedono tale servizio dovranno
presentare la certificazione del datore di lavoro che attesti l'orario di lavoro effettuato.
L'entrata può essere anticipata alle ore 7.45 per particolari esigenze lavorative
debitamente certificate o in casi di temporanea necessità della famiglia.
b) durante l'esercizio estivo dalle ore 8.00 alle ore 16.00; l'entrata può essere anticipata
alle ore 7.45 per particolari esigenze lavorative debitamente certificate o in casi di
temporanea necessità della famiglia.
L'asilo nido è aperto nei giorni feriali della settimana, con esclusione del sabato durante
l'esercizio ordinario ed estivo. Il calendario delle festività segue quello adottato nelle
scuole per l'infanzia. Resta inteso che modifiche a quanto previsto nel presente articolo
possono derivare da diverse determinazioni dei contratti di lavoro e dai relativi "accordi
aziendali".
Capo IV - Norme comuni al capo Il e III
Art. 13 - ISCRIZIONI
Nel mese di gennaio di ogni anno vengono raccolte le nuove iscrizioni all'esercizio
ordinario delle scuole per l'infanzia e le conferme per l'esercizio estivo.
Nel mese di marzo vengono raccolte le iscrizioni all'esercizio ordinario dell'asilo nido e le
conferme per l'esercizio estivo. .
Le domande di prima iscrizione alle scuole comunali per l'infanzia e all'asilo nido
presentate oltre i termini stabiliti potranno essere soddisfatte solo nel caso di
ulteriore disponibilità di posti o nei casi in cui possano essere accertate particolari
motivazioni familiari o sociali.
Art. 14 - CONTINUITA' DELLA FREQUENZA
Ai minori iscritti nelle scuole comunali per l'infanzia e nell'asilo nido, è assicurata la
frequenza sino al compimento dei limiti di età prestabiliti. Tale assicurazione non si
estende ai minori i cui genitori non lavorino entrambi o non siano residenti nel Comune di
Cattolica.
Art. 15 - SELEZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE
Se si verifica un'eccedenza delle domande di iscrizione rispetto al numero dei posti
disponibili, a cura del competente ufficio del Settore Scuola-Politiche sociali viene
compilata una graduatoria dei richiedenti onde individuare i casi di maggiore necessità in
ordine alla occupazione dei genitori e alla dichiarazione ISEE. Viene comunque data la
precedenza ai seguenti casi:
1. minore che per problematiche particolari o patologie è seguito dal servizio territoriale
dell'AUSL;
2. casi sociali ;
3. minore di cui uno dei genitori presenti una invalidità riconosciuta dall'AUSL del 100%;
4. minore che non sia riconosciuto legalmente da uno dei genitori ;
5. minore il cui padre o la cui madre siano vedovi.
3.
Nell'eventualità che si verifichi una nuova disponibilità di posti ad avvenuta selezione delle
domande di iscrizione, le graduatorie di cui sopra vengono utilizzate per ulteriori
ammissioni, tenendo presente quanto segue:
- nell'esercizio ordinario delle scuole per l'infanzia non sono di norma consentite
ammissioni ritardate oltre il quinto mese di funzionamento. Eventuali richieste avanzate in
periodo successivo, se rapportate ad effettive necessità familiari, saranno prese in esame.
- presso l'asilo nido sono consentite ammissioni durante lo svolgimento dell'esercizio
ordinario fino al 30 aprile, a condizione che siano relative ad effettive necessità familiari: in
caso contrario vale quanto detto a proposito delle scuole per l'infanzia.
Art. 16 - AMMISSIONE DI MINORI NON RESIDENTI.
Possono presentare domanda per l'iscrizione dei propri figli nell'asilo nido o nelle scuole
per l'infanzia, anche cittadini che siano altrove residenti. Tra costoro, avrà titolo
preferenziale chi svolga attività lavorativa nel territorio comunale. Tali domande potranno
tuttavia essere accolte solo se si verifica una eccedenza di posti, anche secondo quanto
disposto in merito ad ammissioni ritardate nel precedente art. 15.
Art. 17 - DIMISSIONI D'UFFICIO.
Si procede alle dimissioni d'ufficio qualora un bambino risulti assente per 45 giorni
consecutivi senza che la famiglia abbia comunicato per iscritto il motivo dell'assenza
all'Ufficio Pubblica Istruzione.
Il provvedimento viene comunicato dal Dirigente del Settore con avviso trasmesso alla
famiglia a seguito della verifica delle assenze.
In caso di dimissioni d'ufficio la famiglia è tenuta a corrispondere la retta assegnata fino
alla data della sopracitata comunicazione.
Capo V. SERVIZI EDUCATIVI ESTIVI PER LA FANCIULLEZZA E LA
PREADOLESCENZA
Art. 18 - FINALITA'
Il Comune organizza i servizi educativi estivi per minori dai 6 anni ai 14 anni, al fine di far
loro vivere un'esperienza che al tempo di vacanza, e quindi allo svago e al gioco, associ
una opportunità di maturazione psico-fisica e di crescita culturale.
Art. 19 - CENTRO ESTIVO
La struttura organizzativa dei servizi educativi estivi è il "centro estivo" ; essa è costituita
dall'insieme dei mezzi materiali che l'Amministrazione è allo scopo in grado di approntare
(sedi anche dislocate fuori dal territorio comunale, campi gioco, laboratori didattici, etc.); a
tale struttura fanno riferimento anche eventuali iniziative a carattere convittuale o semiconvittuale
(soggiorno diurno e soggiorno montano), e quelle attuate per il raggiungimento
di particolari obiettivi (campeggi in tenda, escursioni guidate, etc.).
Le quote per i servizi dei centro estivo sono determinate annualmente in sede di Bilancio
di previsione. Per il secondo e i successivi figli iscritti contemporaneamente al centro
estivo è prevista una riduzione dei 30% sulla quota per il servizio richiesto. Le riduzione
non riguarda i servizi tutti di refezione e i soggiorni di vacanza.
La gestione del Centro estivo può essere affidata a uno o più soggetti esterni
all'Amministrazione.
Capo VI - SERVIZI DIDATTICO-PEDAGOGICI
Art. 20 - LABORATORIO DIDATTICO POLIFUNZIONALE
Al fine di contribuire alla qualificazione dei sistema scolastico locale e distrettuale e ad
una sua integrazione con le agenzie culturali e sociali dei territorio, il Comune gestisce
una struttura di servizio denominata "laboratorio didattico polifunzionale “. Il piano di
funzionamento di tale struttura di servizio viene definito dal dirigente del Settore Scuola-
Politiche sociali, sentito l'educatore animatore per le attività espressive responsabile dei
laboratorio stesso.
Art. 21 - SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP.
Attraverso gli organismi previsti, l'Amministrazione partecipa all'elaborazione di un
progetto unitario di integrazione dell'alunno in situazione di handicap che, allargando al
territorio il lavoro compiuto all'interno della scuola, favorisca la completa fruizione delle
risorse locali disponibili, in collaborazione con la scuola, gli operatori dell'A.U.S.L., la
famiglia ed eventuali associazioni di volontariato.
L'Amministrazione mette a disposizione, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio,
risorse e/o personale dell'area educativo assistenziale, per interventi in orario scolastico
destinati prioritariamente ad alunni non autosufficienti, in modo da permettere loro una
frequenza adeguatamente assistita.
Art. 22 - NORMA COMUNE AL TITOLO Il
Compatibilmente con le capacità organizzative e con i relativi presupposti normativi,
possono essere attuati a titolo sperimentale servizi scolastici e/o educativi con modalità
difformi rispetto a quanto previsto nel presente titolo Il o anche non ricompresi nella
tipologia in esso data, a condizione che siano iscritti in un progetto generale di
qualificazione dell'intervento comunale a favore dell'età evolutiva. Al fine di rispondere a
diffuse necessità dell'utenza, possono parimenti essere attuati anche nuovi servizi
integrativi.
TITOLO III - NORME RELATIVE ALL'UTENZA DEI SERVIZI EDUCATIVI
CAPO VII - NORME RELATIVE ALL'UTENZA DEI SERVIZI SCOLASTICI E EDUCATIVI
Art. 23 - CONTRIBUZIONE DELL'UTENZA
La Giunta Comunale determina annualmente l'importo della retta per l'asilo nido e la
scuola dell'infanzia, articolato in una quota di abbonamento mensile e in una quota per
ogni giorno di effettiva presenza.
Per i servizi integrativi la retta prevede un'unica quota mensile. L'importo delle rette per il
servizio “Spazio giochi e accoglienza” è differenziato in due fasce.
L'importo delle rette è differenziato in quattro o più fasce in relazione all'indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE).
La Giunta Comunale può ridefinire periodicamente l'entità delle rette e i valori di
riferimento dell'ISEE per le singole fasce.
Per l'attribuzione alle relative fasce dovrà essere presentato da parte dei genitori il
modello ISEE.
Coloro che non intendono presentare il modello ISEE o non lo presentino nei termini
indicati sono tenuti al pagamento della retta massima.
I genitori non residenti nel Comune di Cattolica sono tenuti in ogni caso al pagamento
della retta massima.
Qualora il nucleo familiare del bambino versi in una situazione di indigenza o di grave
disagio socio-economico segnalato dai Servizi Sociali potrà essere stabilita da parte del
Dirigente una retta inferiore a quella minima prevista o la gratuità, tenendo conto del
parere formulato dalla Commissione Assistenza istituita presso il Settore Scuola-Politiche
sociali.
Qualora la situazione dei redditi da lavoro del nucleo familiare subisse modificazioni
significative e durevoli nel tempo rispetto a quanto riportato nella dichiarazione ISEE
presentata, gli interessati potranno produrre una “dichiarazione sostitutiva di notorietà”
aggiuntiva in cui attestino la nuova situazione, allegando la necessaria documentazione
esplicativa, per chiedere l'assegnazione di una retta inferiore.
Art. 24 - CONDIZIONI POSTE ALLA FRUIZIONE DEI SERVIZI.
L'iscrizione di un minore nell'asilo nido o nelle scuole comunali per l'infanzia, ne vincola i
genitori al pagamento dell'intera relativa quota di abbonamento per i mesi richiesti.
Per quanto concerne il servizio alla scuola materna statale, si effettua una iscrizione in
forza della quale derivino ai richiedenti i medesimi obblighi vigenti nelle istituzioni
comunali.
I vincoli di cui al presente articolo decadono nei seguenti casi:
- - ritiro dalla frequenza per motivi di salute documentati da certificazione
medica;
- - ritiro dalla frequenza per cambiamento di residenza;
- - cancellazione d'ufficio dall'elenco degli iscritti di cui al precedente art. 17.
La retta non sarà più dovuta con decorrenza dal primo giorno del mese successivo
alla comunicazione scritta presentata dalla famiglia all'ufficio competente di ritiro
del bambino dal servizio.
Art. 25 - CONDIZIONI Di PAGAMENTO DELLE CONTRIBUZIONI.
Le contribuzioni di cui all'art. 24, si applicano nel seguente modo:
La quota di l'abbonamento deve essere versata in rate mensili anticipate entro il
quindicesimo giorno del mese presso la struttura indicala dall'Ufficio competente; un
ritardo superiore a dieci giorni darà luogo al pagamento di una indennità di mora di euro
3,00 fino al termine indicato dal dirigente nella diffida di pagamento.
La quota giornaliera per l'effettiva frequenza del mese deve essere versata entro il
quindicesimo giorno del mese successivo presso la struttura indicata dall'Ufficio
competente, il quale, dietro presentazione del registro di presenza giornaliera della
sezione, controfirmato dall'insegnante, effettuerà la somma delle giornate effettivamente
frequentate dal bambino.
In caso di morosità si procederà, in primo luogo, all'invio di apposita diffida di pagamento
entro il termine indicato dal Dirigente. In caso di mancata ottemperanza al pagamento, il
Dirigente attiverà, mediante comunicazione al Dirigente Servizi Finanziari, le procedure
per la riscossione coattiva a mezzo ruolo, con aggravio di oneri e interessi calcolati al
tasso di interesse legale.
In presenza di difficoltà a versare in un'unica soluzione gli arretrati dovuti, può essere
concordato con gli interessati un piano di pagamento scaglionato.
Non sarà accettata alcuna richiesta di iscrizione (anche per altri figli) e reiscrizione per
l'esercizio ordinario o conferma per l'esercizio estivo ai servizi educativi da parte di coloro
che risultino morosi e che non abbiano concordato un piano di pagamento che si concluda
entro il mese di giugno precedente l'inizio del servizio. Il mancato pagamento nei termini
stabiliti determinerà l'esclusione dai servizi.
Art. 26 - DISPOSIZIONI
Il presente regolamento avrà vigore dal 1 gennaio 2008. Le nuove tariffe correlate alle
fasce ISEE, andranno in vigore dal 1 settembre 2008.
Al presente Regolamento sono allegati quali parti integranti:
Allegato A: Prospetto della suddivisione in fasce
Allegato B: Modello di scheda per l'attribuzione del punteggio
Allegato C: Criteri per l'attribuzione del puntegio